Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 8

Not Available
18 anni compiti.
Durante la minorità vi è un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel
regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che
abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al
principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine
dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun
principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la
consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine
dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men
prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato
in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re
minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine
a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che
provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data
dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua
amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al
principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re
suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale
della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo
XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i
suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe

per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza
de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e
immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto
ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è
suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un
principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non
sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio
prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.
Dei grandi ufficiali del regno.
12. I grandi ufficiali del regno sono,
In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:
Il cancelliere guardasigilli della corona; Il grand'elemosiniere; Il gran
maggiordomo maggiore; Il gran ciambellano; Il grande scudiere.
In secondo luogo. I ministri.
I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio
delle loro funzioni.
In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di
Ferrara.
In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i
generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.
L'ispettore generale dell'artiglieria.
L'ispettore generale del genio.
In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i
cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre
più distinti pel loro merito.
13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione
del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona
per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti
di conformarvisi.
14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che
trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che
a' sudditi del regno d'Italia.
15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo
i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del
consiglio di stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di
chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:
La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
La terza, sulla sponda destra del Po;
La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita
naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona,
di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il

grande elemosiniere gode d'un
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 32
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.