Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 9

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beneficio ecclesiastico.
I grandi ufficiali della corona godono in oltre,
1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni
nel palazzo;
2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia,
un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli
conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.
Dei giuramenti.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua
maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli,
ed in presenza
Del senato, Del consiglio di stato, Del corpo legislativo, Dei tre
presidenti dei collegi, Degli arcivescovi e dei vescovi, Del tribunale di
cassazione, Della contabilità nazionale, Dei presidenti dei tribunali di
revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare
la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei
diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni
nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in

virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della
felicità e della gloria del popolo italiano.»
20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni,
accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli;
ed in presenza
Del senato, Del consiglio di stato, Del presidente del corpo legislativo,
Del presidente del tribunale di cassazione.
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.
21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni
del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro
integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della
dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua
maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del
senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali
prestano il giuramento nei seguenti termini:
»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati
dell'armata prestano lo stesso giuramento.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi,
Guicciardi.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato
ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle

autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le
osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro
della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare
all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro
regno.
NAPOLEONE.
Per S. M. l'Imperatore e Re,
L. S. =F. Marescalchi=.

NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e
Re d'Italia=:
La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta,
e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione
straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805.

III STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.
Dei beni della Corona.
Art. 1. Le proprietà della corona sono:
1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;

2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro
ducale di Modena;
4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in
vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati
colle convenienti dipendenze;
5.º I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali
per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei
fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di
Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a
ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro
verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni
di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una
dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di
Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà
di essere compresa nel budjet del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti,
pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri
medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente
saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle
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