Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 6

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quando fu invitata di recarsi a Parigi, del pari che
una numerosa deputazione, composta di membri tratti da tutte le
autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di
=Napoleone=, imperatore de' Francesi.
Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere
luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di
prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la
nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e
la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette
resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta ad essere
testimonio.
Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri
pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero sempre uniti
per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre
potenze, e il disequilibrio delle forze, e il danno d'una posizione sì
esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro,
e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da loro
sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di voce
unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza
fallo era di già formato da tutti i cuori.
Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in
oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La corona
è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e
legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella
sua persona la corona d'Italia a quella di Francia; e tutti i successori di
lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra
repubblica.
È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad
acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la
riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla
sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però fatale
per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per
sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il
suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il
genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne
limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date
costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro
territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile,
l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di
coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla legge sola l'autorità
di stabilire le imposizioni, e che in somma consacreranno,
consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è fondato il vero bene
de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne ha assunto l'impegno:
chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama,
cioè:
NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re
d'Italia, a tutti i presenti e futuri, salute=
La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della consulta di stato del giorno 17 marzo 1805.
STATUTO COSTITUZIONALE.
La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e
deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;
Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa costituzionale,
Decreta:
Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.
2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per
retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in
perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto d'adozione non potrà
estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno
d'Italia.
3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli,
dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone=
trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia
naturale o adottivo.
4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla
corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone
primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio
della repubblica italiana.
5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della
consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà alla
monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle
dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha
già date all'Italia.

Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi,
Guicciardi=.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato
ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle
autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le
osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro
della giustizia del nostro regno
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