Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 5

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113.
I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del
giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio
del governo all'esame della censura prossima.
114.
La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i
fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando

crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione.
Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.
115.
I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da
quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.
Disposizioni generali.
116.
La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che
nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.
117.
È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio
privato del proprio culto.
118.
L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto
d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in
flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto
posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.
119.
La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e
al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.
120.
Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di
leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di pubblica

istruzione elementare.
121.
Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di
perfezionare le scienze e le arti.
122.
Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e delle
spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque
membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi
membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.
123.
La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione
pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.
124.
La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato
può deliberare.
125.
Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano
parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina
le disposizioni relative a quelli dei comuni.
126.
L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode
dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere
turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo
reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal
tesoro pubblico.
127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita
ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle
cattedrali. Questa rendita è intangibile.
128.
Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce
necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai
collegi che ne giudicano.
BONAPARTE. MELZI. MARESCALCHI.
Per copia conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato, =Guicciardi=.
Certificato conforme; Il Consigliere Segretario di Stato, =A. Strigelli=.

LA CONSULTA DI STATO AI POPOLI DEL REGNO D'ITALIA.
Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non
poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di
perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il
riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito
si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la
medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non ispingere al di là
di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra
repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve
sull'orizzonte politico dell'Europa.
E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione,
sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e
proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più
rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le
permetteva pretendere il suo destino.
Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che

precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle
combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito alla
esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al
compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani
che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non
accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche
abbastanza, solide quelle, questi efficaci.
Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di
convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo
omai ancora per noi d'imitarla.
Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di vegliare
alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali modi
operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto
vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più
grande, quello, cioè, della nostra conservazione.
Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti
all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il risultato
delle sue meditazioni,
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