Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 4

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oratori in
numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato
ogni progetto di legge trasmesso dal governo.
87.
La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del
governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di
rifiuto.
88.
Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e
due consiglieri del governo.
89.
Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e a
maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.
90.
La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la
decisione del corpo legislativo.
91.
Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come
incostituzionale.

92.
La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.
93.
Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di Milano;
quello degli oratori è di lire 9000.

TITOLO XIII.
De' tribunali.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro
giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in
materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali
d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel
solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali
sono state violate le forme, o che contengono una manifesta
contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione
da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause
criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º
denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che
importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono
impedimento al libero di lui esercizio.

97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a
pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa.
Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto,
e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione
territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere
attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza
del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause
mercantili.
102.
I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice
militare.
103.
I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi.
Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono
nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro
presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge
regola la formazione di queste liste.

104.
I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze
relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto
di cittadinanza.

TITOLO XIV.
Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.
105.
Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e
vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del
consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori,
de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna
risponsabilità.
106.
Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette
funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui
appartengono.
107.
I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti;
2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione
pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla
costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della
sostanza pubblica.
108.
Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli
oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti
incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi

dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione,
viene rimessa alla censura.
109.
La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della
denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata
l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica
inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
110.
Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura
ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per
quattro anni ad ogni pubblico impiego.
111.
Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può
direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha
perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la
sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
112.
Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con
messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto
convenire nell'opinione della censura.
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