Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 8

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grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.
Dei grandi ufficiali del regno.
12. I grandi ufficiali del regno sono,
In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:
Il cancelliere guardasigilli della corona; Il grand'elemosiniere; Il gran maggiordomo maggiore; Il gran ciambellano; Il grande scudiere.
In secondo luogo. I ministri.
I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.
In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.
In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.
Il primo de' capitani della guardia del re.
L'ispettore generale dell'artiglieria.
L'ispettore generale del genio.
In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.
13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.
14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.
15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:
La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
La terza, sulla sponda destra del Po;
La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.
I grandi ufficiali della corona godono in oltre,
1.o D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;
2.o Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.
Dei giuramenti.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza
Del senato, Del consiglio di stato, Del corpo legislativo, Dei tre presidenti dei collegi, Degli arcivescovi e dei vescovi, Del tribunale di cassazione, Della contabilità nazionale, Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
?Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.?
20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza
Del senato, Del consiglio di stato, Del presidente del corpo legislativo, Del presidente del tribunale di cassazione.
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
?Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.?
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
?Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.?
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel
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