Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 9

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bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.o del nostro regno.
NAPOLEONE.
Per S. M. l'Imperatore e Re,
L. S. =F. Marescalchi=.

NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:
La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805.

III STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.
Dei beni della Corona.
Art. 1. Le proprietà della corona sono:
1.o Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;
2.o Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.o Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
4.o Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
5.o I boschi di Ticino.
è specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà di essere compresa nel budjet del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.
5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.
Del Vicerè.
6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.
7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.
8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:
?Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.?
9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.
10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.
De' Collegi.
11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.
12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.
13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.
15. Il Presidente è nominato dal re.
16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.
Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.
Del Consiglio di Stato.
17. Il consiglio di stato è composto,
I. Del consiglio de' consultori,
II. Del consiglio legislativo,
III. Del consiglio degli uditori.
18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.
§. I.
Del Consiglio dei consultori.
19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di stato consultori.
I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.
20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,
I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti
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