Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 7

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queste circostanze si saranno cangiate.
7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.
Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=
Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.
Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.
Parigi, 19 marzo 1805.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Per copia conforme;
L. S.
Il Ministro delle Relazioni estere residente presso S. M. l'Imperatore e Re,
=F. Marescalchi=

NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,
A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:
=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805, in seduta a Saint Cloud.
II STATUTO COSTITUZIONALE.
La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,
DECRETA:

TITOLO PRIMO.
Della reggenza.
Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.
4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de'
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