Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori | Page 9

Jean Baptiste Bouvier
3.° o i suoi parenti; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel Trattato sul matrimonio.
Abbiam detto: 4.° allo scopo di saziare una libidine, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove.
Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza.
Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità.
Secondo il Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat., i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è violento; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in Francia.
Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.
In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.
Si domanda ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di non peccare innanzi a Dio.
R. 1. Deve, internamente, non acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza esterna che su lei si compie: se no, peccherebbe mortalmente.
2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle Instituzioni della nostra teologia, t. 5, p. 392, quarta ediz.
3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.
Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi probabilisti.
Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse Billuart, t. 13, pag. 368.
ARTICOLO IV.--Dell'adulterio.--?Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui? dice San Tommaso, 22, q. 154, art. 8. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:
1. Fra un marito ed una donna libera;
2. Fra uno scapolo e una moglie;
3. Fra un marito e una moglie altrui.
L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.
1. La Sacra Scrittura: Deut. 22, 23. ?Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.? Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; v. 9, I. ai Cor. 6, 9: ?Sappiatelo bene; nè i fornicatori......... nè gli adulteri......... possederanno il regno di Dio.?
2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.
3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche, statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai semplici fornicatori.
4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione.
Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale (Francese), i quali all'art. 337 decretarono:
?La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigione per tre
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