dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'escrcito, re, ministri, ecc.
Nel Trattato dei Contratti, t. 6, p. 316, IV ediz. alla parola Locazione, si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici.
ARTICOLO II.--Dello stupro.--Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito. Perciò nel lib. Levit, 21, 9 e nel n. 5, 13 si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce Euchir. p. 7, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.
[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei figli.
Art. 332 Cod. pen. (Francese). ?Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.
?Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo.?
Art. 353. ?La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone.?
Lo stupro--considerato come una colpa particolare--è da molti definito come una violenza; e, meglio, da altri come illecita deflorazione d'una vergine.
Per vergine qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della carne.
Egli è certo che la violenta deflorazione d'una vergine, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?
Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla.
Col vocabolo violenza non si allude soltanto alla forza fisica, ma benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato.
I teologi hanno disparate opinioni sul quesito ?se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.? Soto, Sanchez, Lessius, S. Liquori e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.
I più però fra i teologi, e tra questi S. Tommaso, S. Bonaventura, Sylvius, Collet, Billuart e Dens, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro giudizio così:
1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia;
2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;
3. ?Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità;? sono parole di San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6;
4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc., ecc.
Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: Non s'ingiuria chi sa e vuole. Ma è però allora necessario che ci sia in chi sa e vuole la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio.
Dunque
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