carte annotati.
CAPITOLO XII
Parte del modo che si aver�� a tenere nel fare la zeca.
Saper si dee che nel voler fare la zeca fa di bisogno che la prima causa sia il prencipe, poi il zechiero col contista, ed appresso l'oro e l'argento. E quanto al primo: i prencipi non dovranno or pi�� tolerare che si lavori senza ordine e senza regola universale, come sinora �� stato fatto con tanta variet�� di monete fatte sotto vari pesi di libre, e con vari rotti nelle leghe o finezze; ma ordinar dovrebbono che le monete fossero lavorate e fatte nel modo e con gli ordini nelle tariffe e nel capitolo XLVI descritti. Onde ne seguirebbe che tra gli assaggiatori non si disputerebbe a che finezze fossero state fatte. I zechieri ancora dovranno avere la loro debita mercede a ragion di un tanto per libra di monete, da doversi loro pagare da chi ne vorr�� far fare o d'oro o d'argento; e qual mercede delle fatture da tutti si sapr��, ed in particolare da chi far�� fare i danari, e ci�� col mezo delle concessioni, ordini e capitoli sopra ci�� tra i superiori ed i zechieri fatti. Ed avvertire dovranno essi zechieri che i saggi siano giusti in tutte le sorti di monete, e che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, accioch�� in esse sempre si trovi il loro giusto fino su quelle segnato; e quel zechiero, che far�� pi�� a piacere nelle fatture, sar�� eletto dalli superiori, essendo loro grato; e quando alli zechieri fosse proveduto di qualche condecente annua provigione, come si costuma di cos�� fare ad altre persone ingeniose e di virt�� dotate, essi ragionevolmente dovranno pigliare assai meno, per conto delle dette fatture, di quello che loro fosse concesso di poter t?rre quando che non avessero provigione alcuna. Potrebbe ben poi essere che alcuni prencipi e signori darebbono del suo proprio la detta annua provigione, overo che pagherebbono le dette fatture o in tutto o in parte, non solo quando facessero lavorare per loro conto, ma anco le pagherebbono cos�� per molti altri, da' quali fossero portati e posti gli argenti ed ori di min��re, o grezi, o simili, nelle loro zeche per farli coniare, e forse anco userebbono a questi tali qualche altra cortesia; e ci�� farebbono essi prencipi per far conoscere la loro grande liberalit�� e magnificenza, ed anco per ampliare maggiormente le sue degne memorie ed onorate imprese.
CAPITOLO XIII
Come venir�� rimediato ai disordini che sogliano occorrere per causa delle monete cos�� d'oro come d'argento.
Manifestamente si conosce che col mezo di questi ordini saranno corretti infiniti errori e disordini pertinenti tanto al tempo passato quanto al presente ed al futuro ancora, s�� per rispetto del tassare le monete gi�� fatte, come nel conteggiare a fino; imperoch��, avutasi considerazione alla quantit�� e proporzione del puro e del fino ch'era nelle monete quando fu creato il debito, si dovr�� pagare con tant'altre monete, che in esse vi sia tant'altro di puro e di fino, e non altrimenti. Come, per essempio, s'alcuno sar�� debitore d'una quantit�� di scudi o di lire in monete italiane o spagnuole o tedesche o altre, non potendo avere delle istesse per pagare il debito, sar�� tenuto restituire al creditore altre monete della medesima qualit�� o simili, nelle quali vi sia altrotanto di puro e di fino a peso quanto n'era in quelle prime; e ci�� sar�� cosa facile da fare, s�� come in questo Discorso in pi�� luoghi �� stato descritto, e in particolare nella settima delle dodici utilitadi.
CAPITOLO XIV
L'ordine che si dovr�� tenere in correggere o tassare le monete gi�� fatte.
Accioch�� tutte le monete sinora fatte, cos�� d'oro come d'argento, s'abbiano a spendere per l'avenire per li suoi giusti dati valori, sar�� necessario dar loro una ordinata correzione o tassa, qual si far�� in questo modo, cio��: che, conosciuta dalli contisti, con i loro debiti mezi, la quantit�� in peso del puro e del fino che nelle monete esser si trova, valutare ciascuna sorte di esse alla rata, cio�� quelle di oro a ragion di lire 72 d'imperiali l'oncia, e quelle d'argento a ragion di lire 6 l'oncia, avendo solamente riguardo al puro ed al fino che in esse ed in ciascuna di loro essere si trova, e nel modo che in questo Discorso, al capitolo XLI ed al capitolo XLVI, in quella parte ch'appartiene a detti contisti, si contiene; con far fare tariffe in stampa che siano d'un medesimo tenore, cio�� in quanto alla tassa delli danari, s�� come cos�� veramente per cagione dell'ordine esser dovranno.
CAPITOLO XV
Che si escluderanno molti errori che tuttod�� seguono a danno di ciascuno.
Ne seguir�� questo beneficio ancora: che le monete, cos�� d'oro come d'argento, saranno da ora inanzi in tal modo regolate, che senza inganno alcuno potranno essere da ognuno facilmente conosciute. E non occorrer�� ch'alcuno le
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