queste circostanze si saranno cangiate.
7. Che, regolato che sia il punto pi�� importante per le nazioni, cio�� la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrit�� del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libert�� politica e civile, l'irrevocabilit�� delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facolt�� di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha gi�� date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommit�� delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
8. Che in fine l'Europa dovr�� essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne pu�� essere separata, senza distruggere il principio sopra cui �� fondato il tutto.
Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=
Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro RE sar�� fra voi. Egli verr�� non tanto per aggiungere all'augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben pi�� per potere esaminare pi�� dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamit��, e occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicit��.
Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli legger�� in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.
Parigi, 19 marzo 1805.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Per copia conforme;
L. S.
Il Ministro delle Relazioni estere residente presso S. M. l'Imperatore e Re,
=F. Marescalchi=
NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,
A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:
=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805, in seduta a Saint Cloud.
II STATUTO COSTITUZIONALE.
La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,
DECRETA:
TITOLO PRIMO.
Della reggenza.
Art. 1. La maggiorit�� dei =re d'Italia= �� fissata a 18 anni compiti. Durante la minorit�� vi �� un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'et�� di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re pu�� destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.
4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza �� deferita al principe della casa reale il pi�� prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredit��, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorit�� del principe chiamato per l'ordine dell'eredit�� alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'�� entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorit�� del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorit�� del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignit�� reale.
Non pu��, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorit��.
8. Il reggente non �� personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.
10. La custodia del re minore �� conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ci�� destinato dal predecessore del re in minorit��.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore �� deferita al grande ufficiale della corona che sar�� il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore n�� il reggente n�� i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorit��, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de'
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