Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 6

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questo interesse ne imporr�� la legge alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione per�� fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poich�� se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiter�� di pi��, e regoler�� l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrit�� del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libert�� politica e civile, l'irrevocabilit�� delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla legge sola l'autorit�� di stabilire le imposizioni, e che in somma consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali �� fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillit��. =Napoleone= ne ha assunto l'impegno: chi pu�� dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cio��:
NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri, salute=
La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della consulta di stato del giorno 17 marzo 1805.
STATUTO COSTITUZIONALE.
La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;
Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa costituzionale,
Decreta:
Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= �� =re d'Italia=.
2. La corona d'Italia �� ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto d'adozione non potr�� estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.
3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone= trasmetter�� la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.
4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potr�� essere pi�� unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della repubblica italiana.
5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, dar�� alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha gi�� date all'Italia.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorit�� amministrative, perch�� le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, �� incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.
Segnato NAPOLEONE.
Per Sua Maest�� l'Imperatore e Re, Sott. =F. Marescalchi=. L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.
Per copia conforme all'originale;
=F. Marescalchi=.

LA CONSULTA DI STATO
Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana,
Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono d'unanime opinione,
1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero francese;
2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia dichiarato RE D'ITALIA;
3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;
4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona: che tal facolt�� sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica italiana;
5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potr�� per�� fare uso senza compromettere la sicurezza, l'integrit��, l'indipendenza di uno stato, l'esistenza del quale �� uno de' pi�� bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corf��, le forze britanniche Malta, e che la penisola d'Italia sar�� ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;
6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando
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