all'art. 11, e la presenta alla censura.
TITOLO V.
Del collegio de' dotti.
26.
Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più
celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche, od
anche fra' più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per
cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza
pei primi dieci anni è in Bologna.
27.
In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de'
cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i
posti in esso vacanti.
28.
Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.
29.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione
de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.
TITOLO VI.
Del collegio de' commercianti.
30.
Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i
negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per l'importanza
del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.
31.
In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha
diritto di domandare al governo.
32.
Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.
TITOLO VII.
Della censura.
33.
La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel
modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua
residenza pei primi dieci anni è in Cremona.
34.
Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le
sessioni de' tre collegi.
35.
Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime
senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.
36.
Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali indicati
all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.
37.
Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure
con pluralità assoluta.
38.
Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.
39.
Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione
nel termine prefisso alle sue sessioni.
40.
Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111
e 114.
41.
La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi
elettorali.
42.
Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro
sessione.
TITOLO VIII.
Del governo.
43.
Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una
consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle loro
rispettive attribuzioni.
44.
Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.
45.
Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.
46.
Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.
47.
È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo
dei ministri.
48.
Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i
generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.
49.
Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel
consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole
affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la
presidenza di chi lo ha eletto.
50.
In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli
attributi del presidente sino all'elezione del successore.
51.
I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di stato da
lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato sotto la sua
personale risponsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le
leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il sigillo dello stato e
di promulgarle.
52.
Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e
tiene il registro particolare de' di lui atti.
53.
Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del
vicepresidente è di lire 100,000.
TITOLO IX.
Della consulta di stato.
54.
La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di 40
anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla
repubblica.
55.
Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno de'
suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari esteri.
Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.
56.
La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati
diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.
57.
Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella
consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla
maggiorità assoluta de' suoi membri.
58.
Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato
l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine
di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle
particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di
proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal
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