Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia

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Costituzione della Repubblica
Italiana e
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Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del
Regno d'Italia
Author: Anonymous
Release Date: July 9, 2007 [EBook #22025]
Language: Italian
Character set encoding: ISO-8859-1
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ***

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D'ITALIA.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

TITOLO PRIMO.
Della repubblica italiana.

ARTICOLO PRIMO.
La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.
2.
La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.
3.
Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

TITOLO II.
Del diritto di cittadinanza.
4.
Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica,
divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.
Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel
territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno
stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
6.
Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle
scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti
resi alla repubblica.
7.
Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
che sieno verificate le suddette condizioni.
8.
La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà
necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le
quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
9.
Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini descritti in
questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

TITOLO III.
Dei collegi.
10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de' dotti e
quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità
nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta
di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione,
e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15
giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un
terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di
essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I
collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche
titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro
vien proposta dalla consulta di stato.
17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e
sono eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso
legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni
consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio
accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio
governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il
legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il
diritto di cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
processo verbale della sua seduta.

TITOLO IV.
Del collegio de' possidenti.
20.
Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i
proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua
non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in
Milano.
21.
Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per lo
meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila abitanti
corrispondono al totale della sua popolazione.
22.

Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita
prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una lista
quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
23.
In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di
possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.
24.
Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.
25.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per l'elezione
de' funzionarj pubblici indicati
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