carte annotati.
CAPITOLO XII
Parte del modo che si averá a tenere nel fare la zeca.
Saper si dee che nel voler fare la zeca fa di bisogno che la prima causa sia il prencipe, poi il zechiero col contista, ed appresso l'oro e l'argento. E quanto al primo: i prencipi non dovranno or piú tolerare che si lavori senza ordine e senza regola universale, come sinora è stato fatto con tanta varietá di monete fatte sotto vari pesi di libre, e con vari rotti nelle leghe o finezze; ma ordinar dovrebbono che le monete fossero lavorate e fatte nel modo e con gli ordini nelle tariffe e nel capitolo XLVI descritti. Onde ne seguirebbe che tra gli assaggiatori non si disputerebbe a che finezze fossero state fatte. I zechieri ancora dovranno avere la loro debita mercede a ragion di un tanto per libra di monete, da doversi loro pagare da chi ne vorrá far fare o d'oro o d'argento; e qual mercede delle fatture da tutti si saprá, ed in particolare da chi fará fare i danari, e ciò col mezo delle concessioni, ordini e capitoli sopra ciò tra i superiori ed i zechieri fatti. Ed avvertire dovranno essi zechieri che i saggi siano giusti in tutte le sorti di monete, e che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, accioché in esse sempre si trovi il loro giusto fino su quelle segnato; e quel zechiero, che fará piú a piacere nelle fatture, sará eletto dalli superiori, essendo loro grato; e quando alli zechieri fosse proveduto di qualche condecente annua provigione, come si costuma di cosí fare ad altre persone ingeniose e di virtú dotate, essi ragionevolmente dovranno pigliare assai meno, per conto delle dette fatture, di quello che loro fosse concesso di poter t?rre quando che non avessero provigione alcuna. Potrebbe ben poi essere che alcuni prencipi e signori darebbono del suo proprio la detta annua provigione, overo che pagherebbono le dette fatture o in tutto o in parte, non solo quando facessero lavorare per loro conto, ma anco le pagherebbono cosí per molti altri, da' quali fossero portati e posti gli argenti ed ori di minère, o grezi, o simili, nelle loro zeche per farli coniare, e forse anco userebbono a questi tali qualche altra cortesia; e ciò farebbono essi prencipi per far conoscere la loro grande liberalitá e magnificenza, ed anco per ampliare maggiormente le sue degne memorie ed onorate imprese.
CAPITOLO XIII
Come venirá rimediato ai disordini che sogliano occorrere per causa delle monete cosí d'oro come d'argento.
Manifestamente si conosce che col mezo di questi ordini saranno corretti infiniti errori e disordini pertinenti tanto al tempo passato quanto al presente ed al futuro ancora, sí per rispetto del tassare le monete giá fatte, come nel conteggiare a fino; imperoché, avutasi considerazione alla quantitá e proporzione del puro e del fino ch'era nelle monete quando fu creato il debito, si dovrá pagare con tant'altre monete, che in esse vi sia tant'altro di puro e di fino, e non altrimenti. Come, per essempio, s'alcuno sará debitore d'una quantitá di scudi o di lire in monete italiane o spagnuole o tedesche o altre, non potendo avere delle istesse per pagare il debito, sará tenuto restituire al creditore altre monete della medesima qualitá o simili, nelle quali vi sia altrotanto di puro e di fino a peso quanto n'era in quelle prime; e ciò sará cosa facile da fare, sí come in questo Discorso in piú luoghi è stato descritto, e in particolare nella settima delle dodici utilitadi.
CAPITOLO XIV
L'ordine che si dovrá tenere in correggere o tassare le monete giá fatte.
Accioché tutte le monete sinora fatte, cosí d'oro come d'argento, s'abbiano a spendere per l'avenire per li suoi giusti dati valori, sará necessario dar loro una ordinata correzione o tassa, qual si fará in questo modo, cioè: che, conosciuta dalli contisti, con i loro debiti mezi, la quantitá in peso del puro e del fino che nelle monete esser si trova, valutare ciascuna sorte di esse alla rata, cioè quelle di oro a ragion di lire 72 d'imperiali l'oncia, e quelle d'argento a ragion di lire 6 l'oncia, avendo solamente riguardo al puro ed al fino che in esse ed in ciascuna di loro essere si trova, e nel modo che in questo Discorso, al capitolo XLI ed al capitolo XLVI, in quella parte ch'appartiene a detti contisti, si contiene; con far fare tariffe in stampa che siano d'un medesimo tenore, cioè in quanto alla tassa delli danari, sí come cosí veramente per cagione dell'ordine esser dovranno.
CAPITOLO XV
Che si escluderanno molti errori che tuttodí seguono a danno di ciascuno.
Ne seguirá questo beneficio ancora: che le monete, cosí d'oro come d'argento, saranno da ora inanzi in tal modo regolate, che senza inganno alcuno potranno essere da ognuno facilmente conosciute. E non occorrerá ch'alcuno le
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