Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 9

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bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorit�� amministrative, perch�� le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, �� incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.o del nostro regno.
NAPOLEONE.
Per S. M. l'Imperatore e Re,
L. S. =F. Marescalchi=.

NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:
La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805.

III STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.
Dei beni della Corona.
Art. 1. Le propriet�� della corona sono:
1.o Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;
2.o Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.o Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
4.o Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al pi�� presto destinati colle convenienti dipendenze;
5.o I boschi di Ticino.
�� specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ci�� che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verser�� nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verser�� nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesser�� di essere compresa nel budjet del ministero della guerra.
Vi sar�� inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalit�� de' beni e rendite della corona di Francia.
5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, pu�� fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno �� ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.
Del Vicer��.
6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, pu�� farsi rappresentare da un vicer��.
7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facolt�� che sono delegate al vicer��.
8. Il vicer��, prima di assumere l'esercizio della sua dignit��, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:
?Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne ricever�� l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorit�� affidatami a chi sar�� da esso lui delegato.?
9. Il vicer�� riseder�� negli stati del regno d'Italia.
10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicer�� le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.
De' Collegi.
11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.
12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.
13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.
15. Il Presidente �� nominato dal re.
16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
Il numero dei candidati presentati �� triplo di quello delle piazze vacanti.
Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.
Del Consiglio di Stato.
17. Il consiglio di stato �� composto,
I. Del consiglio de' consultori,
II. Del consiglio legislativo,
III. Del consiglio degli uditori.
18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.
��. I.
Del Consiglio dei consultori.
19. Il consiglio dei consultori �� composto di otto consiglieri di stato consultori.
I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.
20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virt�� di un ordine del re,
I. Di tutto ci�� che �� relativo, sia alla interpretazione di uno o pi�� articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti
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