Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno dItalia | Page 3

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a pluralità assoluta de' voti il successore nel termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vicepresidente.
65.
Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000.

TITOLO X.
De' ministri.
66.
I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.
67.
Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.
68.
Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.o lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.o la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la dignità della sua carica; 3.o il diritto di presedere, quando il governo lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
69.
Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
70.
Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.
71.
Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù, 1.o di una legge e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.o di un decreto del governo; 3.o di un mandato firmato da un ministro.
72.
Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.
73.
I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
74.
Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.

TITOLO XI.
Del consiglio legislativo.
75.
Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.
76.
I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.
77.
Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.
78.
Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.
79.
I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell'invito del presidente.
80.
Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.

TITOLO XII.
Del corpo legislativo.
81.
Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà debb'essere tolta fuori de' collegi.
82.
Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.
83.
Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all'anno.
84.
Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.
85.
I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.
86.
Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.
87.
La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di rifiuto.
88.
Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.
89.
Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.
90.
La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.
91.
Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come incostituzionale.
92.
La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.
93.
Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di Milano; quello degli oratori è di lire 9000.

TITOLO XIII.
De' tribunali.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.o annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione
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